DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO
Articolo 1
È costituita l’Associazione denominata “DUCATO DELLA LACRIMA DI MORRO”.
Articolo 2
L’Associazione ha sede legale in Morro d’Alba (Ancona), in Piazza Romagnoli.
Articolo 3
L’Associazione non ha scopo di lucro.
Essa nasce con l’intento di propagandare e valorizzare il vino “Lacrima di Morro d’Alba D.O.C.” attraverso iniziative e manifestazioni culturali, gastronomiche e di rappresentanza.
Si propone, inoltre, di far conoscere e diffondere i prodotti eno-gastronomici legati alle tradizioni e costumi della Regione Marche.
PATRIMONIO
Articolo 4
Il patrimonio è costituito:
a)Da qualsiasi bene che diverrà proprietà dell’Associazione per erogazioni, donazioni, lasciti in genere, nonché da contributi di ogni tipo erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati;
b)Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze dei rendiconti.
Le entrate sono costituite:
1-Dalle quote sociali di ammissione e da quelle di partecipazione annuale;
2-Dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazione ad esse;
3-Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo associativo.
SOCI
Articolo 5
La qualifica di socio si acquisisce mediante presentazione di domanda scritta al Consiglio di Amministrazione ed accettazione della medesima da parte del Consiglio stesso.
Per la ammissione è necessaria la presentazione da parte di due soci.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.
La partecipazione non può essere temporanea e le quote non sono trasmissibili.
L’Assemblea ordinaria potrà nominare soci onorari, esentati dal pagamento della quota annuale.
Articolo 6
La qualità di socio si perde per dimissioni scritte, che avranno effetto trenta giorni dopo la presentazione, decesso ed indegnità, sancita quest’ultima dal Consiglio di Amministrazione.
Contro la esclusione per indegnità si può ricorrere, entro 30 giorni dal provvedimento del Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Probiviri.
ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
Articolo 7
Organi della Associazione sono:
a)La Assemblea;
b)Il Consiglio di Amministrazione;
c)Il Collegio dei Revisori.
ASSEMBLEA
Articolo 8
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea degli associati è convocata, anche fuori della sede sociale purché in territorio italiano, dall’organo amministrativo, mediante comunicazione scritta indicante la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione da inviarsi a ciascun associato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli associati aventi diritto a norma dell’art. 20 del C.C.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e per la determinazione dell’ammontare dei contributi dovuti.
L’Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza ogni qual volta l’organo amministrativo lo ritenga opportuno.
Articolo 9
Hanno diritto ad intervenire all’assemblea tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota annuale.
Ogni associato ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato può rappresentare non più di 3 associati.
Articolo 10
L’Assemblea ordinaria delibera:
Sull’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell’avanzo o disavanzo di gestione;
Sull’ammontare delle quote sociali;
Sulla nomina dei componenti l’organo amministrativo, previa fissazione del numero dei componenti, e dei componenti del Collegio dei revisori;
Su quanto altro a lei demandato per legge o per statuto.
L’Assemblea straordinaria delibera:
Sullo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio;
Sulle modifiche dell’atto costitutivo;
Sul trasferimento della sede.
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’atto costitutivo e/o lo statuto, occorrono, in seconda convocazione, la presenza di almeno un quarto degli associati e il voto favorevole del 60% dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
Articolo 11
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, della persona designata dall’assemblea stessa e nomina un segretario.
Il Presidente constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all’assemblea.
Delle riunioni di assemblea viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.
AMMINISTRAZIONE
Articolo 12
L’associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro fino a quindici membri eletti dalla Assemblea.
La Assemblea, all’atto della nomina, determinerà il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio rimane in carica per tre anni con possibilità di rielezione per i termini successivi.
In caso di dimissioni o decesso di un membro del Consiglio, si provvederà alla sostituzione con altri membri della Associazione scelti dal Consiglio di Amministrazione, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Le cariche sono gratuite e ai componenti l’organo amministrativo spetterà solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.
Articolo 13
Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.
Articolo 14
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare delle quote di ammissione e di partecipazione annuale.
Si riunisce inoltre su richiesta del Presidente o di almeno quattro dei suoi componenti.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in assenza, dal Vice Presidente, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.
Della riunione del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.
I componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo, non prenderanno parte ad almeno metà delle riunioni annuali (s’intende l’anno solare), si considerano decaduti dal mandato e vengono sostituiti con altri membri della Associazione scelti dal Consiglio di Amministrazione, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Articolo 15
Al Consiglio di Amministrazione sono affidati tutti i poteri relativi all’Amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Inoltre redigerà un regolamento interno, per disciplinare il corretto svolgersi delle attività all’interno dell’Associazione.
Esso, inoltre, decreta le espulsioni per indegnità o per altri motivi.
Articolo 16
Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo 17
Il Collegio dei Revisori, in numero di tre, è nominato dalla Assemblea ordinaria.
Esso controlla e verifica le scritture contabili, il libro degli associati, il bilancio consuntivo e presenta alla Assemblea ordinaria la sua relazione annuale.
Esso dura in carica tre anni ed i membri sono rieleggibili.
ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 18
L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla data di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.
Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede dell’associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
SCIOGLIMENTO
Articolo 19
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni date dall’assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
CONTROVERSIE
Articolo 20
Tutte le eventuali controversie sociali, tra gli associati e tra questi e l’Associazione e i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisprudenza, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall’assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
NORME FINALI
Articolo 21
Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme previste dalla legge.
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Il presente statuto è stato redatto in Ostra (Ancona) il 16 ottobre 1999 dal notaio Giuseppe Guarracino alla presenza dei soci fondatori nelle persone di Renato BARTOLUCCI, Alfonso BENVENUTO, Stefano Angelo MANCINELLI, Vincenzo MORGANTI, Omero OLIVETTI e modificato dall’Assemblea dei Soci del 06 Giugno 2002.
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REGOLAMENTO
Approvato dal C.D. il 09 Maggio 2003
1)I Soci, esclusi quelli onorari, sono tenuti al pagamento della quota annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione e a collaborare, nei limiti di tempo disponibili, per il raggiungimento degli scopi statutari.
2)L’Assemblea dei Soci, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente, è presieduta dal Vice Presidente per il tempo necessario per la designazione da parte dell’Assemblea stessa, della persona chiamata poi a presiederla.
3)L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente o, in sua assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente nei termini e con le modalità di cui all’art. 8 dello Statuto.
4)Il Tesoriere, nominato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà curare tutti i pagamenti e tutte le riscossioni che dovranno transitare mediante addebiti e accrediti in un conto corrente bancario intestato all’Associazione e con firma disgiunta del Tesoriere o del Presidente. Per le spese minute e ricorrenti (postali, telefoniche, ecc.) il Tesoriere potrà usufruire di un fondo spese che verrà mensilmente ricostituito dietro rendicontazione.
5)Il Tesoriere curerà la conservazione degli estratti conto della Banca, i documenti di spese e di introito ed ogni altra documentazione contabile. Conserverà inoltre le tessere ed i relativi bollini curandone la distribuzione ai soci in regola con il pagamento delle quote.
6)Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario dell’Associazione che dovrà curare e conservare il libro-soci, il libro-inventario, il libro dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio, la corrispondenza, l’archivio e quant’altro di proprietà del Ducato.
7)Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può delegare uno o più Consiglieri al compimento di atti utili al raggiungimento degli scopi statutari.
8)Il Collegio dei Revisori nomina nel proprio seno il Presidente e dovrà essere da questi convocato almeno ogni trimestre, mediante avviso anche telefonico. I Revisori possono espletare le proprie funzioni anche singolarmente.
9)Il Collegio dei Probiviri eleggerà nel proprio seno il Presidente. Questi convocherà il Collegio, anche telefonicamente, con almeno 24 ore di preavviso e presiederà il Collegio stesso.
10)I componenti gli Organi statutari assumeranno in occasione di manifestazioni, convegni, ricorrenze varie, le seguenti denominazioni:
Presidente: Granduca, Principe e Signore del Ducato
Vice Presidente: Gran Cancelliere del Duca Sigillo
Segretario: Cerimoniere di Corte, Prefetto di Corte
Tesoriere: Elemosiniere, Ministro del Tesoro e Cassiere
Consigliere: Organizzatore convitti, Gran scalco e trinciante
Sindaco Revisore: Gran Maestro della Casa Ducale
Probiviro: Socio ordinario, Socio onorario
11)Il Consiglio di Amministrazione può adottare un particolare cerimoniale per lo svolgimento di importanti manifestazioni con obbligo di indossare, abiti all’uopo predisposti. Può anche rilasciare pergamene, diplomi, targhe intestate a persone e/o enti che si siano particolarmente impegnati nella valorizzazione del “Lacrima di Morro d’Alba D.O.C.” e nel rafforzamento del “Ducato del Lacrima di Morro”.
12)Il Consiglio di Amministrazione può altresì rilasciare attestato di “Amico del Ducato del Lacrima di Morro” a favore di persone e/o enti che si siano resi benemeriti nei confronti del Ducato stesso.
13)I candidati soci dovranno essere presentati da due soci ordinari non membri del Consiglio di Amministrazione i quali compileranno il prescritto modulo e lo sottoscriveranno. Dopo l’approvazione del C.d.A., il predetto modulo verrà firmato dal Granduca e dal Gran Cancelliere. L’intronizzazione del nuovo socio avrà luogo in occasione dell’Assemblea annuale dei Soci del 29 settembre.
14)Il socio moroso per due anni consecutivi, riceverà una lettera di richiamo che, se non avrà risposta, il socio sarà considerato decaduto dall’Associazione.